Tutte le novità legge 215 del 17 Dicembre 2021
20/01/2022

Tutte le novità legge 215 del 17 Dicembre 2021

Lo scorso 15 Dicembre il Parlamento ha approvato la conversione in legge del Decreto del 21 ottobre 2021 n. 146, che comprende due parti principali: - le misure urgenti in materia economica e fiscale

- la tutela del lavoro. 


Il Ministero del Lavoro si è fatto carico di intervenire con diverse proposte. Partendo da quelle che sono le figure degli operatori che si occupano di salute e sicurezza, gli argomenti principali trattati dal decreto sollevano la questione della vigilanza e della prevenzione sui luoghi di lavoro. 



Il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro     


L’INL (l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) assume sempre più importanza affrontando la questione sulla vigilanza prima affidata alle ASL. Viene abrogato il comma 2 dell’art.13 del D. Lgs. 81/2008 che limitava la vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al solo ambito delle costruzioni. Ogni anno, entro il 30 giugno l’INL dovrà inviare una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e di contrasto del lavoro irregolare direttamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento. Questa relazione dovrà dare conto dei risultati conseguiti nei vari settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, di programmazione e di efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro. La novità, che entrerà in vigore, riguarda il contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

 Viene quindi riscritto completamente l’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 dove l’INL potrà adottare un provvedimento di sospensione qual ora riscontrasse che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza una preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Anche alle ASL vengono confermati i poteri sospensivi, ma principalmente si fa affidamento all’INL. Questi sono i principali provvedimenti previsti nel decreto legge n. 146 che entreranno in vigore.



Cosa cambia nella formazione sulla sicurezza?


La grande novità si ha dal punto di vista della Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le figure protagoniste di questo decreto sono il datore di lavoro e i preposti.


Per il datore di lavoro viene introdotto l’obbligo di formazione ed il relativo aggiornamento. 

Per i preposti, invece, vengono individuati dal datore di lavoro per effettuare le attività di vigilanza.


Le analisi e le valutazioni sugli infortuni sul lavoro hanno evidenziato un costante aumento in regime d’appalto e subappalto riguardanti una nuova ondata di morti e di infortuni sul luogo di lavoro. Come modificato all’art. 19 del D.L n. 146, il preposto, oltre a svolgere i propri compiti, dovrà


sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore ed informare i superiori diretti”.


A partire dal 30 giugno 2022 la legge prevede che si debba adottare un nuovo Accordo Stato – Regioni per la Formazione e uno degli argomenti trattati riguarderà “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza”.

Sia i dirigenti, che i preposti, che i datori di lavoro, dovranno ricevere l’adeguata formazione e aggiornamento in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza. La tempistica di aggiornamento del preposto non sarà più quinquennale come in precedenza, ma verrà ridotta a biennale.

Dal decreto viene inoltre specificato che, la formazione debba essere svolta in presenza e non più in e-learning.

Validità di presenza la assumerà pertanto anche la forma in “webinar” o “videoconferenza”.


La sicurezza sul posto di lavoro è per noi una priorità come la stessa formazione. Contatta i nostri esperti per qualsiasi domanda.  


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