Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori "fragili"
16/07/2020

Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori "fragili"

Dopo aver ampiamento parlato delle nuove norme che regolano il rientro al lavoro dopo l’emergenza sanitaria e la sicurezza dei dipendenti, è necessario fornire più informazioni possibili anche di un aspetto altrettanto importante: la sorveglianza sanitaria
 
La normale sorveglianza sanitaria in questo momento diventa, infatti, “eccezionale” e consiste nel visitare i lavoratori inquadrabili come “fragili”, ovvero quelle persone che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da patologie croniche, oncologiche, anche collegate a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, ma anche valutate in base all’età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità. Ma vediamo esattamente di cosa si tratta. 
 

Cosa dice il Decreto Legge

Il DL 34 del 19 maggio 2020 obbliga i datori di lavoro, sia pubblici che privati, ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione all’età, alla condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid19, oltre a tutte le altre patologia che determinano particolari situazioni di fragilità della persona.
 
Le nuove disposizioni riguardanti la sorveglianza sanitaria eccezionale rivolta a soggetti considerati più “fragili”, prevedono che per i datori che non sono tenuti alla nomina di un medico competente (art. 18, co. 1 lett. A del d.lgs 81/08), a meno che non ne nominino uno per la durata dell’emergenza sanitaria, debbano richiedere ai servizi territoriali dell’INAIL il supporto di un medico del lavoro.  
 
 

Come si svolge la sorveglianza sanitaria eccezionale

Per richiedere una visita medica inerente ai temi della sorveglianza sanitaria eccezionale è necessario fare domanda attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile sul sito dell’INAIL, disponibile da 1 luglio 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. 
 
Una volta inoltrata la richiesta, verrà individuato un medico competente nella sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. Una volta ottenuto l’esito della visita, il medico esprimerà un parere conclusivo riferito alla possibilità del lavoratore di riprendere l’attività, in presenza di misure preventive particolari o con modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio
 
A questo punto il datore di lavoro riceverà una comunicazione con l’avviso di emissione di fattura, in esenzione da IVA, per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa definitiva, l’INAIL ha stabilito un importo provvisorio di 50,85 euro. 
 
 

Cosa fare per tutelare al meglio i lavoratori “fragili”

In questa fase è necessario ricordare che i decreti che si sono succeduti nei mesi scorsi concordano con la raccomandazione, per i lavoratori fragili, di rimanere al proprio domicilio e finora nella maggioranza dei casi tale indicazione è stata soddisfatta. Tuttavia, alla ripresa delle attività produttive, commerciali e dei servizi, si dovranno affrontare situazioni nelle quali sarà necessario gestire il rientro dei dipendenti a maggior rischio di contagio assicurando tutte le misure protettive indispensabili per scongiurare l’eventualità di infezione sul posto di lavoro. 
 
Il medico competente sarà chiamato a collaborare con il datore di lavoro e il RSPP per la corretta collocazione del soggetto, anche con particolari prescrizioni o limitazioni per la mansione svolta, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle opportunità alternative allo smart working, non sempre realizzabile per tutte le occupazioni. In questa situazione, Ferrarilearn è ancora una volta al vostro fianco come interlocutore unico in grado di occuparsi di tutti i bisogni in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci