Rifiuti ed economia circolare: arriva l’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP
24/05/2021

Rifiuti ed economia circolare: arriva l’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP

Il 3 settembre 2020 è entrata in vigore la Direttiva 2018/851 che stabilisce le misure per affrontare gli effetti negativi della produzione, della gestione dei rifiuti sull’ambiente e sulla salute umana. Lo scopo è infatti quello di migliorare l’uso delle risorse essenziali per il passaggio a un’economia circolare.

Più precisamente, la norma in questione prevede un obbligo di comunicazione qualora si riscontri la presenza di SVHC in concentrazione > 0,1% peso/peso. Chiedendo all’azienda interessata di trasmettere le informazioni anche all’ECHA attraverso la banca dati SCIP. In questa news vediamo per punti gli aspetti salienti introdotti dalla Direttiva.

Quali sono gli obiettivi della notifica alla Banca Dati SCIP?

La comunicazione obbligatoria alla Banca Dati SCIP ha diversi obiettivi che si possono riassumere in:
  • Approfondimento della conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute negli articoli;
  • Riduzione delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
  • Sensibilizzazione verso la sostituzione delle SVHC con alternative più sicure;
  • Miglioramento dell’economia circolare, aiutando i gestori dei rifiuti a garantire che tali sostanze non siano presenti all’interno dei materiali riciclati.
 
 
Chi sono i soggetti obbligati alla comunicazione alla Banca Dati SCIP?

Ovviamente non tutte le aziende di produzione rifiuti sono soggette alla comunicazione obbligatoria alla Banca Dati SCIP. Devono invece rispondere a questa norma le attività che si ritrovano nelle seguenti categorie:
  • Produttore e assemblatori dell’UE;
  • Importatori situati nell’UE;
  • Distributori situati nell’UE;
  • Altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato UE.
 
I dettaglianti e gli altri soggetti della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori, sono esentati dalla notifica alla Banca Dati SCIP.
 
 
Quali tempi ci sono per adeguarsi all’obbligo di notifica?

L’obbligo di notifica alla Banca Dati SCIP deve avvenire da parte dei soggetti di cui sopra, nel momento in cui immettono sul mercato articoli che contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, a partire dal 5 gennaio 2021.
 
 
 
Cos’è obbligatorio comunicare?

Di seguito i dati che devono essere trasmessi alla Banca Dati SCIP:
  • Dati anagrafici del notificante;
  • Identificazione dell’articolo (es. categoria dell’articolo secondo codice e descrizione CN/TARIC);
  • Nome, intervallo di concentrazione e ubicazione della/e SVHC presenti nell’articolo;
  • Informazioni sul corretto utilizzo e smaltimento dell’articolo.
 
 
Cosa fare per adeguarsi alla nuova norma?

Per prepararsi al meglio a questo importante cambiamento consigliamo di:
  • Verificare se sussiste l’obbligo di notifica per le proprie attività.
  • In caso positivo, inquadrare il proprio ruolo all’interno della catena di approvvigionamento.
  • Analizzare le caratteristiche degli articoli semplici e/o complessi che la propria attività immette sul mercato.
  • Se già non implementato, richiedere a tutti i fornitori delle materie prime che contribuisco alla realizzazione dell’articolo finito, la dichiarazione di assenza o presenza di SVHC.
  • Nel momento in cui viene verificata la presenza di SVHC superiore allo 0,1% p/p dell’articolo, è necessario procedere con la notifica alla banca dati SCIP.
 
Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il sito dell’ECHA (clicca qui).

Il team di Ferrarilearn è a tua disposizione per maggiori informazioni, consulenza e supporto per l’adeguamento alla nuova norma e la trasmissione dei dati alla Banca Dati SCIP.