Il Modello OT23 INAIL consente alle aziende di ottenere uno sconto sul premio assicurativo qualora abbiano realizzato, nel corso del 2025, interventi volontari di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, eccedenti gli obblighi minimi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
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Per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, l’azienda interessata dovrà presentare la domanda utilizzando il servizio online messo a disposizione dall’Istituto tramite il Modello OT23 INAIL entro il 02 Marzo 2026 (scadenza posticipata rispetto alla solita data del 28 febbraio, poiché cade di sabato).
Quali interventi sono ammessi nell’OT23 2026?
Il modello prevede 71 interventi suddivisi in 6 sezioni tematiche, analoghe a quelle dell’anno precedente:
A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
B – Prevenzione del rischio stradale
C – Prevenzione delle malattie professionali
D – Formazione, addestramento e informazione
E – Misure organizzative per la gestione di salute e sicurezza
F – Gestione emergenze e DPI
Le aziende devono dichiarare gli interventi svolti nel 2025. Le misure pluriennali (lettera P) possono essere ripresentate negli anni successivi, se supportate da documentazione continua.
Ogni intervento va associato a una o più PAT, tranne la sezione E e l’intervento F-5 (Piano di emergenza incendio), che devono essere applicati a tutte le PAT aziendali.
Quali sono i requisiti minimi per ottenere la riduzione?
Per beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa, l’azienda dovrà aver realizzato almeno un intervento di tipologia A oppure almeno due interventi di tipologia B. Inoltre, il datore di lavoro dovrà risultare:
Non verranno considerate le irregolarità oggetto di accertamenti non definitivi o sospesi per contenzioso.
Quali sono le novità e le modifiche del Modello OT23 2026?
Pur mantenendo la struttura precedente, alcuni interventi del modello sono stati aggiornati rispetto al 2025 per maggiore chiarezza e aderenza normativa (interventi su A-4.1, C-2.1, C-5.2, C-5.3, C-5.4, E-4). È stato inoltre rimosso l’intervento in precedenza identificato come D-4, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche. Tale misura formativa è stata infatti superata dal D.Lgs. 135/2024, che ha esteso agli agenti reprotossici le disposizioni previste per gli agenti cancerogeni e mutageni, rendendola quindi un adempimento obbligatorio per legge. A seguito dell’eliminazione, i precedenti interventi D-5 e D-6 sono stati rinumerati come D-4 e D-5.
Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti, per valutare se la vostra azienda ha i requisiti per fruire dello sconto sul premio assicurativo. Non esitare a contattarci.