Nuovo regolamento europeo sulle macchine (UE) 2023/1230
25/09/2023

Nuovo regolamento europeo sulle macchine (UE) 2023/1230

Il nuovo Regolamento Europeo sulle macchine è stato approvato dal Parlamento UE a Strasburgo il 18 aprile 2023 con successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 29 giugno 2023.


La sua applicazione per gli operatori di mercato sarà effettiva solo 42 mesi dopo l’entrata in vigore (14/01/2027, posticipata successivamente al 20/01/2027 a seguito di rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE) e fino ad allora rimarrà in essere l’attuale direttiva Macchine 2006/42/CE.

Alcuni articoli del regolamento (di seguito elencati), tuttavia, entreranno in vigore (tenendo conto della rettifica) prima della suddetta data, in relazione a quanto indicato nell’articolo 54 che ne riporta le comunicazioni di entrata in vigore e il campo di applicazione:


  • gli articoli da 26 a 42 (notifica degli organismi di valutazione della conformità) si applicheranno dal 20/01/2024
  • l’articolo 50, paragrafo 1 (sanzioni) si applicherà dal 20/01/2026
  • l’articolo 6, paragrafo 7 in riferimento alle categorie di macchine e prodotti elencati nell’allegato 1 (grandi / piccoli elettrodomestici, apparecchiature di consumo, apparecchi di illuminazione, etc.) soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità, l’articolo 48 (procedura di comitato) e l’articolo 52 (disposizioni transitorie) sono già in fase di applicazione dal 19/07/2023
  • l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, 8 e 11 (categorie di macchine e prodotti elencati nell’allegato 1 soggetti a procedure specifiche di valutazione della conformità), l’articolo 47 (esercizio della delega) e l’articolo 53, paragrafo 3 (valutazione e riesame) si applicheranno dal 20/07/2024

Il regolamento in oggetto è un atto legislativo vincolante e deve essere applicato, in tutti i suoi elementi, nell'intera Unione Europea.

Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti, non esitare a contattarci.  

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