Il Decreto Legge n.48 del 4 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 103) nella stessa data ed entrato in vigore già il 5 maggio, apporta nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”. Le modifiche prevedono nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo. Di seguito verranno analizzati nel dettaglio gli articoli del testo unico modificati.
L’articolo 14 del DL 48/23 introduce diverse modifiche al D.Lgs. 81/08. In particolare sono stati modificati 8 articoli elencati di seguito con la descrizione dei cambiamenti introdotti:
La modifica prevede che la nomina del medico competente sia obbligatoria non solo nelle aziende che presentano rischi per cui è necessario istituire la sorveglianza sanitaria, ma anche qualora fosse richiesto dal Documento di Valutazione del Rischio (DVR).
È stata aggiunta un’integrazione che obbliga il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali, come previsto dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”.
Sono introdotti nuovi obblighi per il medico competente. Egli dovrà richiedere la cartella sanitaria del lavoratore al precedente datore di lavoro. Inoltre, in caso di gravi impedimenti, è obbligato ad indicare un idoneo sostituto al datore di lavoro.
Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.
Viene modificato un comma che specifica meglio il rapporto di subordinazione dei soggetti privati che effettuano controlli ispettivi di attrezzature nei luoghi di lavoro agli enti pubblici titolari della funzione di vigilanza.
La modifica obbliga “chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili” ad acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo in modo idoneo e sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari (di cui all’articolo 71, comma 7).
La modifica introdotta all’art. 73 diviene un obbligo sanzionato dal legislatore.
Con le modifiche effettuate in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e con l’aggiornamento del sistema di controlli ispettivi, il legislatore si prefigge lo scopo di aumentare il livello generale di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fornendo maggiori tutele contro gli infortuni ai lavoratori.
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