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Nuova circolare INL sulla applicazione della patente a crediti

23/09/2024

È stata emanata una circolare da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenete alcuni chiarimenti sull’applicazione del “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ovvero la cosiddetta “patente a punti”.

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È stata emanata una circolare da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro contenete alcuni chiarimenti sull’applicazione del “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” ovvero la cosiddetta “patente a punti”.

Viene chiarito come l’obbligo venga esteso non soltanto alle imprese qualificabili come “imprese edili”, ma a tutte quelle imprese e lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (per esempio serramentisti, lattonieri, termoidraulici, ecc. ..); restano esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Le imprese e lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell’Unione Europea possono richiedere il rilascio della suddetta patente sulla base di una dichiarazione di possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità dello stato membro, mentre per le imprese non appartenenti all’Unione europea di un documento riconosciuto dalla legge italiana; in assenza di tali documentazioni le imprese e i lavoratori autonomi dovranno richiedere la patente come le imprese e lavoratori autonomi italiani.

Per il rilascio della patente sono richiesti i seguenti documenti:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione da parte di INL.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

In particolare, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà operativo dal 1° ottobre p.v.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

La circolare INL, chiarisce le modalità di revoca della patente, sospensione della patente, il sistema di attribuzione dei crediti e altre informazioni relative.

Circolare 23.09.2024

Referente: dott. Andrea Torelli