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Nomina del consulente ADR per tutti gli speditori di merci e rifiuti pericolosi

30/01/2023
Con l’applicazione dell’ADR dal 1° gennaio 2019 è necessario che, anche tutte le imprese che si occupano solamente di spedizione merci pericolose, tali quali o come rifiuto, su strada, indipendentemente dai quantitativi spediti, e anche se in modo occasionale sono tenute obbligatoriamente a nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada (comunemente conosciuto come Consulente ADR).
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Con l’applicazione dell’ADR dal 1° gennaio 2019 è necessario che, anche tutte le imprese che si occupano solamente di spedizione merci pericolose, tali quali o come rifiuto, su strada, indipendentemente dai quantitativi spediti, e anche se in modo occasionale sono tenute obbligatoriamente a nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose su strada (comunemente conosciuto come Consulente ADR).


Questo, seppur tali aziende abbiano potuto godere di deroghe, in merito alle nuove disposizioni, come prescritto nel paragrafo 1.8.3.1 dell’ADR: “…le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.


Nello specifico, c’è da precisare anche che, il produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR si qualifica come speditore di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ed ha quindi l’obbligo di nominare un consulente ADR per la propria attività.


Nel campo dei rifiuti, risulta soggetto all’obbligo di nomina del Consulente ADR:

  • il produttore di rifiuti nel momento in cui li avvia a smaltimento, e che provveda direttamente all’individuazione del trasportatore (Speditore ADR per conto proprio)
  • l’intermediario di rifiuti che provveda all’individuazione del trasportatore per conto del produttore (Speditore ADR per conto terzi)


La sanzione amministrativa per la mancata nomina del Consulente ADR da parte del legale rappresentante dell’impresa e che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2 del D. Lgs. n. 35/2010, consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.


Il legale rappresentante dell'impresa che non comunica la nomina del Consulente ADR viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, del D. Lgs. n. 35/2010 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.


Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti, non esitare a contattarci.