Linee guida sull'etichettatura di Imballaggi: aggiornamento
09/01/2023

Linee guida sull'etichettatura di Imballaggi: aggiornamento

Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 recepisce la direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti d'imballaggio, modificando il D.Lgs. 152/2006, conosciuto come “Testo Unico Ambientale”:

 

  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla decisione (CE) 1997/129 della Commissione dell’Unione Europea
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore (circuito B2C) devono essere presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata. L’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione (CE) 1997/129 va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema d'imballo
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio 
  • Con una nota del 17 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito come comportarsi per imballaggi neutri in generale, con particolare riferimento a quelli destinati ai canali commerciali/industriali e/o possibili semilavorati (circuito B2B). L’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio può essere veicolata e comunicata dal produttore sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali.

 

La Legge del 25 febbraio 2022 n. 15, art 11 introduce la sospensione dell’obbligo di etichettatura fino al 31/12/2022. Attualmente possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori d'imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

 

In base all’art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti d'imballaggi e gli importatori d'imballaggi pieni”

Un utilizzatore potrà quindi continuare a utilizzare e commercializzare imballaggi non rispettanti la normativa, purché acquistati prima del 31/12/2022 (l’effettivo trasferimento fisico della merce presso l’acquirente potrebbe avvenire anche in data successiva; l’importante è riuscire a provare che la merce sia stata acquistata prima di tale data).

Successivamente, dovrà prendere accordi con i produttori (ed eventuali altri utilizzatori successivi) per apporre e regolare l’etichettatura degli imballaggi neutri privi di etichetta che passano in azienda. Non è necessario stampare etichette sugli imballaggi, si può veicolare l’informazione in maniera digitale (o tramite i documenti di trasporto solo per imballaggi destinati al circuito B2B).

 

IMBALLAGGI COMPOSTABILI

 

Il D.Lgs. 116/2020 ha inoltre modificato l’art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006 in materia di Rifiuti organici, stabilendo che i rifiuti, anche d'imballaggio, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici, devono essere raccolti e riciclati insieme a questi ultimi.

Ci sono poi delle ulteriori informazioni specifiche per imballaggi compostabili da inserire obbligatoriamente in etichetta:

 

  • Logo certificazione di biodegradabilità e compostabilità EN 13432
  • Elementi identificativi del certificatore
  • Elementi identificativi del produttore (dell’imballaggio)
  • Idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici


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