Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, pubblicato lo scorso 11 settembre, vengono recepite le Direttive UE 2018/851, che modifica la direttiva CE 2008/98 relativa ai rifiuti, e UE 2018/852, che modifica la direttiva CE 1994/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio...
Con l’entrata in vigore del
D.Lgs. 116/2020, pubblicato lo scorso 11 settembre, vengono recepite le Direttive UE 2018/851, che modifica la direttiva CE 2008/98 relativa ai rifiuti, e UE 2018/852, che modifica la direttiva CE 1994/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Il D. Lgs. 116/2020 modifica profondamente il
Testo Unico Ambientale introducendo importanti novità atte a incentivare la Circular Economy (l’economia circolare), favorendo cosi il riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali riducendo il più possibile la produzione dei rifiuti. Le novità sono molte e spaziano i vari ambiti della gestione rifiuti, vediamo le più importanti.
La Responsabilità estesa del produttore
Ci saranno maggiori figure coinvolte nella gestione dei materiali e dei rifiuti e soggette al nuovo regime di responsabilità estesa; novità importante è quella che prevede l’iscrizione di tutti questi soggetti al
Registro Nazionale Produttori, istituito dal Ministero dell’ambiente, in modo da supervisionare il rispetto di tali responsabilità.
Rifiuti urbani e assimilati
Subisce un’importante variazione l’articolo 183 del Testo Unico Ambientale; vieni cancellata la definizione di
rifiuti speciali assimilati agli urbani, che ora saranno semplicemente
rifiuti urbani. I comuni vengono quindi esonerati dalla possibilità di scelta delle assimilazioni.
Nuovo Sistema di Tracciabilità dei rifiuti
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti integrati nel
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; la gestione è affidata dal Ministero dell’Ambiente con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il Registro sarà articolato in due sezioni:
Anagrafica e
Tracciabilità e permetterà di fare convergere tutte le informazioni riguardanti i
registri carico e scarico, i
formulari di identificazione per il trasporto,
MUD e registro dei
transiti transfrontalieri.
La creazione del registro verrà definita in specifici decreti pertanto al momento restano validi i documenti attualmente in uso. Nel nuovo articolo 190 vengono però specificate le tempistiche di annotazione nel registro di carico e scarico in maniera precisa:
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Entro 10 giorni lavorativi per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto;
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Entro 10 giorni lavorativi per raccoglitori e trasportatori, a partire dalla consegna a destinazione;
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Entro 10 giorni lavorativi per commercianti, intermediari e consorzi, a partire dalla consegna a destinazione;
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Entro 2 giorni lavorativi per gli impianti di recupero e smaltimento, a partire dalla presa in carico;
I
centri di raccolta sono esonerati dall’obbligo di registrazione limitatamente ai rifiuti non pericolosi, i
rifiuti pericolosi dovranno, invece, essere annotati
contestualmente all’uscita dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice EER.
Si riducono, inoltre, i tempi di
conservazione obbligatoria del Registro: da 5 a
3 anni.
Per maggiori informazioni, gli ingegneri ambientali della Divisione Eco di Ferrarilearn sono sempre a disposizione.
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