Introduzione della patente a punti per la sicurezza sul lavoro
07/03/2024

Introduzione della patente a punti per la sicurezza sul lavoro

È in arrivo dal 1 ottobre 2024 la patente a punti per la sicurezza sul lavoro prevista all’articolo 27 della bozza del decreto PNRR del Consiglio dei Ministri.



Sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente viene rilasciata in formato digitale dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento (in cui vengono coinvolte le figure del datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dell’impresa insieme ai lavoratori autonomi) agli obblighi formativi; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC), Documento di Valutazione dei Rischi in corso di validità (DVR) e Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).


La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Con meno di 15 punti sulla patente imprese e lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili, “fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, con sanzioni amministrative da 6 a 12mila euro.


A seconda della gravità della violazione, saranno previste decurtazioni dai 5 ai 20 punti in conseguenza di accertamenti e provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Nell’ipotesi in cui venga riconosciuta la responsabilità datoriale per infortunio di grave entità saranno decurtati 20 crediti per la morte del lavoratore; 15 crediti per l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; 10 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni. Nei casi più gravi l’Ispettorato nazionale del lavoro potrà anche sospendere la patente fino a un massimo di 12 mesi.


In ogni caso è prevista la reintegrazione dei crediti laddove il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun corso consentirà di riacquistare 5 crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti, non esitare a contattarci.

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SICUREZZA SUL LAVORO: INFORTUNI IN CALO, MA DECESSI IN AUMENTO DEL 4,7%

Sono diminuiti gli infortuni sul lavoro, ma sono aumentate le denunce dei casi mortali. È questa la fotografia dello stato di sicurezza del lavoro italiano riportata dalla relazione annuale dell’Inail.  Lo studio dell’ente riguardo all’anno 20...

LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI È PARTE INTEGRANTE DEL WELFARE AZIENDALE

I servizi di istruzione per l’occupabilità dei dipendenti a rischio fanno parte del welfare aziendale. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, che ha specificato che se un datore di lavoro offre tra i servizi di welfare aziendale iniziative di riquali...

COME DIVENTARE FORMATORE PER LA SICUREZZA?

Quali sono i requisiti e criteri di qualificazione? Quali corsi e aggiornamenti è necessario fare per diventare formatore per la sicurezza sul luogo di lavoro? Come si forma un formatore e chi può farlo?  Mettiamo fine alla confusione: ecco una guida chi...