Entrata in vigore del dm 2 settembre 2021: le novità
03/10/2022

Entrata in vigore del dm 2 settembre 2021: le novità

Il 4 ottobre 2022 entra in vigore il DM 2 settembre 2021 relativo alla gestione della sicurezza antincendio e alle caratteristiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio.


Articolo 1 “Campo di applicazione”


  • Stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  • Si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Con l’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 (articolo 7) si avrà l’abrogazione di alcune parti del DM 10 marzo 1998:


  • art. 3, comma 1, lettera f)
  • artt. 5, 6 e 7.

GSA: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO


Riportiamo Alcuni punti salienti del decreto:


  • Disciplina la gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza (art. 2)
  • Segnala gli obblighi correlati all’informazione e formazione dei lavoratori (art. 3)
  • Riporta indicazioni per gli addetti al servizio antincendio – designazione degli addetti al servizio antincendio
  • Formazione degli addetti alla prevenzione incendi (art. 5)
  • Indica i requisiti dei docenti (Art. 6)
  • Affronta i vari aspetti transitori relativi all’aggiornamento pregresso (Art. 7)


Il decreto è corredato di 5 allegati:


  • Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio. Il Datore di lavoro “è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d’incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:


  • Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151”.

Si sottolinea poi che una delle principali novità introdotte da questo decreto “consiste proprio nel fatto che il rischio d’incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività”.

Inoltre, a livello di formazione antincendio, un grande cambiamento interesserà la suddivisione dei livelli di rischio. Fino a oggi le competenze riconosciute nella formazione venivano attribuite in base a una categorizzazione in basso, medio e alto rischio, da ottobre dovremmo iniziare a usare un altro tipo di denominazione:


  • Livello 1 (equiparabile all'attuale rischio basso)
  • Livello 2 (equiparabile all'attuale rischio medio)
  • Livello 3 (equiparabile all'attuale rischio alto)


La circolare n. 15472 e la Nota del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Prot. 7826 del 31 maggio 2022 hanno portato i primi chiarimenti in merito all’applicazione del decreto.

Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti.

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Successivamente al DM del 2 settembre 2021, contenente i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio in prevenzione e protezione antincendio, le principali modifiche apportate riguardano gli articoli 2, 3 ,4 ,5 e 6, che verranno applicate a partire dal 2022.

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