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Entrata in vigore del decreto Rentri (D.M. del 4 aprile 2023 n. 59)

07/06/2023
Il giorno 15 giugno 2023 entrerà in vigore il decreto RENTRI (D.M. del 4 aprile 2023 n. 59) recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“. Il decreto si compone di 24 articoli e di 3 allegati (questi ultimi fungono da parte integrante al decreto) Negli allegati 1 e 2 del nuovo decreto sono riportati i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5); l’allegato 3 definisce i contributi e diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n.135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.
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Il giorno 15 giugno 2023 entrerà in vigore il decreto RENTRI (D.M. del 4 aprile 2023 n. 59) recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.

Il decreto si compone di 24 articoli e di 3 allegati (questi ultimi fungono da parte integrante al decreto)


Negli allegati 1 e 2 del nuovo decreto sono riportati i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (ex artt. 4 e 5); l’allegato 3 definisce i contributi e diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n.135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019.

Sarà fatto obbligo della compilazione dei nuovi modelli di Registri e FIR, ai sensi dell’art. 9, in riferimento alle scadenze descritte nell’art. 13 (comma 1, lett. a), a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento a:


  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18, a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i 60 giorni successivi
  • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti, a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i 60 giorni successivi
  • tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, a decorrere dal trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi


Sono esclusi dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Si segnala inoltre che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento il MASE definirà le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 attraverso uno o più decreti direttoriali.

In caso di inadempimenti son già previste sanzioni (art. 258 TUA, c. 10-13), successivamente modificato nella parte 4 dal nuovo D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 213 (che entrerà in vigore il 16 giugno 2023) che apporta un importante ed atteso pacchetto di novità sulla gestione dei rifiuti dove emergono cambiamenti in materia di EPR, rifiuti organici, definizioni, EoW, esclusioni, responsabilità del produttore, RENTRI, registri c/s, FIR, trasporto intermodale, autorizzazioni e tantissime modifiche in tema di imballaggi, tutte novità (e conseguenti dubbi e criticità) da conoscere ed interpretare con la massima attenzione e competenza.


Ferrarilearn rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento grazie al suo team di specialisti, non esitare a contattarci.