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DVR e lavoratori somministrati: la Cassazione richiede una valutazione specifica dei rischi

22/07/2026

La Cassazione chiarisce quando il DVR deve considerare in modo specifico i lavoratori somministrati e quali conseguenze può avere una valutazione dei rischi generica o incompleta.

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La valutazione dei rischi non può essere un adempimento solo formale né limitarsi a una descrizione generica dell’organizzazione aziendale. Quando un’impresa ricorre alla somministrazione di lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare anche i rischi specifici dei lavoratori somministrati, tenendo conto delle mansioni svolte, del reparto di inserimento e delle condizioni operative. In assenza di una valutazione specifica e preventiva, il ricorso alla somministrazione può risultare illegittimo, con possibili conseguenze anche sul rapporto di lavoro. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32659 del 2025.

 

Il caso esaminato dalla Cassazione

La vicenda riguarda un lavoratore assunto tramite agenzia di somministrazione e impiegato presso un’azienda utilizzatrice. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato illegittimi i contratti di somministrazione, accertando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice, con decorrenza dal 2019. L’azienda era stata inoltre condannata al pagamento di un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR. La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Brescia. Secondo i giudici, il DVR prodotto dall’azienda non conteneva una valutazione specifica dei rischi riferiti ai lavoratori somministrati. Il documento si limitava a una valutazione generale dell’organizzazione aziendale, senza analizzare preventivamente i rischi collegati all’inserimento del lavoratore in uno specifico reparto e alle mansioni concretamente assegnate.

 

La valutazione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’impresa utilizzatrice, richiamando l’articolo 32 del D.Lgs. 81/2015 e l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008. Secondo i giudici, il divieto di ricorrere alla somministrazione in assenza della valutazione dei rischi deve essere interpretato alla luce dei principi generali di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, compresi quelli legati alla particolare tipologia contrattuale. I lavoratori somministrati, infatti, possono essere esposti a rischi maggiori rispetto ai dipendenti stabilmente inseriti in azienda, a causa della temporaneità del rapporto e della minore conoscenza dell’ambiente di lavoro, delle procedure interne e delle modalità operative.

 

DVR specifico, preventivo e con data certa

L’ordinanza chiarisce che non è sufficiente un DVR generico, valido indistintamente per tutti i lavoratori.  Il Documento di Valutazione dei Rischi deve individuare con precisione i rischi ai quali possono essere esposti i lavoratori somministrati, considerando mansioni, reparto di destinazione, condizioni operative, procedure aziendali e necessità di informazione, formazione e addestramento. La valutazione deve essere effettuata prima dell’impiego del lavoratore e formalizzata in un documento dotato di data certa. Per la Cassazione, il DVR non è quindi un semplice obbligo documentale, ma un presupposto essenziale per la legittimità del ricorso alla somministrazione di lavoro. Di conseguenza, l’assenza di una valutazione adeguata può comportare conseguenze rilevanti.

 

Cosa devono fare le aziende

La sentenza è particolarmente rilevante per tutte le imprese che utilizzano lavoratori somministrati. Per le aziende non basta aggiornare periodicamente il DVR o adottare procedure standard valide per tutto il personale. È necessario verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi contempli espressamente i rischi legati alla somministrazione e individui misure adeguate di prevenzione, protezione, informazione, formazione e addestramento. Il DVR deve quindi essere uno strumento concreto e dinamico, costruito sulla reale organizzazione aziendale e sulle specifiche condizioni di esposizione al rischio.

 

Un promemoria importante per le imprese

Con questa decisione, la Corte di Cassazione rafforza la tutela dei lavoratori somministrati e ribadisce che la loro posizione presenta profili di vulnerabilità che devono essere considerati nella gestione della sicurezza aziendale. Per le imprese, un DVR correttamente predisposto non serve solo a rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche a prevenire contestazioni sulla validità dei contratti di somministrazione e possibili conseguenze sul piano lavorativo.

 

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