Successivamente al DM del 2 settembre 2021,
contenente i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed
emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio in prevenzione e
protezione antincendio, le principali modifiche apportate riguardano gli articoli
2, 3 ,4 ,5 e 6, che verranno applicate a partire dal 2022.
Ecco quelli che sono i principali cambiamenti:
La necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Per l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte di programma che prevede esclusivamente la teoria, sarà introdotta e consentita la modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono, attraverso l’utilizzo dei mezzi e degli strumenti multimediali assieme all’impiego di canali di divulgazione dei contenuti formativi.
È necessaria una distinzione di 3 tipi di rischio per quanto
riguarda quello che sarà il programma dei corsi che andranno ad insegnare i
docenti: basso rischio, medio rischio e alto rischio.
Il corso a basso rischio prevede 2 moduli teorici e 1
pratico, per un totale di 4 ore;
Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento invece, la
novità sarà a livello di periodicità del rinnovo diventando quinquennale
e non più di 3 anni a seconda del tipo di rischio.
Il programma prevederà per il corso a basso rischio esercitazioni pratiche per una totalità di 2 ore; per il medio rischio un modulo teorico ed uno pratico, per una totalità di 5 ore e per l’alto rischio un modulo pratico e uno teorico per un totale di 8 ore.
I docenti dovranno essere in possesso di alcuni requisiti
fondamentali per l’istruzione a seconda del tipo di docenza che andranno ad
esercitare.
Per i docenti sia della parte teorica che pratica del programma sarà necessario il possesso di:
Per i docenti della sola parte teorica l’unico
cambiamento riguarderà l’aver frequentato e superato con esito positivo il corso
di tipo B, mentre per i docenti di sola parte pratica non sarà
necessario aver frequentato né la scuola secondaria di secondo grado, né essere
iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, ma aver frequentato e
superato con esito positivo il corso di tipo C.
Tutti e tre i percorsi di formazione dei docenti si
concluderanno con un esame finale.