La “bozza definitiva”, ossia il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è finalmente disponibile. Ora siamo in attesa dell’approvazione in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e pubblicazione di questo nuovo atto legislativo che accorperà e andrà a sostituire i vari Accordi attualmente emanati, andando a costituire una sorta di “Testo unico degli Accordi Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza”.
La “bozza definitiva”, ossia il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza è finalmente disponibile. Ora siamo in attesa dell’approvazione in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome e pubblicazione di questo nuovo atto legislativo che accorperà e andrà a sostituire i vari Accordi attualmente emanati, andando a costituire una sorta di “Testo unico degli Accordi Stato Regioni sulla formazione sulla sicurezza”.
Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dal comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, rappresenta l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi vigenti in materia di formazione. Come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, questo nuovo Accordo individua:
la durata, le modalità e i contenuti minimi della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
Le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte di chi eroga la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari.
Gli accordi accorpati all’interno del nuovo Accordo Stato Regioni sono: l’Accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione dei lavoratori, l’Accordo del 21/12/2011 che definisce la formazione del datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dei rischi; l’Accordo del 22/02/2012 riguardante alle attrezzature di lavoro; l’Accordo del 07/07/2016 relativo ai responsabili e agli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Inoltre, La bozza definitiva del nuovo Accordo, introduce la definizione dei requisiti della formazione per: lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento, utilizzatori delle macchine agricole e dei caricatori per la movimentazione di materiali.
Una parte sarà dedicata all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, inclusi i seminari e convegni, secondo il nuovo Accordo, potranno essere di 3 tipi:
Istituzionali (tra i quali le Università, INAIL, INL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ordini e i collegi professionali)
Accreditati (cioè gli enti di formazione in possesso degli accreditamenti regionali)
Altri soggetti, tra i quali:
Organismi Paritetici, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, “potranno” essere definiti i requisiti minimi che dovranno possedere le associazioni che si definiscono “soggetti formatori”; i Fondi Interprofessionali di settore.
I soggetti formatori “Accreditati”, dovranno aver svolto almeno tre anni di esperienza documentabile in materia di formazione sulla salute e sicurezza.
A parziale deroga di quanto sopra, al fine di consentire alle aziende di svolgere la formazione direttamente verso i propri dipendenti, la bozza definitiva del nuovo accordo sulla formazione prevede che i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo in tal caso il ruolo di soggetto formatore.
La definizione di requisiti necessari per ricoprire il ruolo di formatore rappresenta una novità rispetto al passato; definendo precisi standard di qualità e di verifica della stessa.
Ferrarilearn, Ente di formazione Accreditato dalla Regione Emilia Romagna certificato ISO 9001, ti accompagna nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, fornendoti corsi sempre aggiornati e rimanendo a tua completa disposizione attraverso i nostri servizi di consulenza.
Contattaci allo 05211798042 o inviando una mail a info@ferrarilearn.it per avere maggiori informazioni