Assoggettabilità al D.P.R. 151/2011, valutazione del rischio incendio e obblighi che emergono solo dopo un controllo

In molte realtà produttive e commerciali il rischio incendio viene sottovalutato fino a un controllo dei Vigili del Fuoco. Non è raro che un’azienda, convinta di non rientrare negli obblighi di prevenzione incendi, si scopra improvvisamente non conforme a seguito di un sopralluogo, con sanzioni e, nei casi più gravi, sospensione dell’attività. Il rischio incendio è un rischio primario per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la continuità operativa. Il Datore di Lavoro è tenuto a valutarlo ai sensi del D.Lgs. 81/08, mentre il D.P.R. 151/2011 individua le attività soggette ai controlli e i relativi adempimenti. La mancata verifica dell’assoggettabilità è una delle principali cause di non conformità ispettive.
Quando l'assoggettabilità non è evidente (ma esiste)
Nella pratica, le criticità emergono quando alcuni parametri tecnici non vengono valutati nel loro insieme. Superfici, quantitativi di materiali combustibili e modalità operative possono far rientrare un’attività tra quelle soggette al D.P.R. 151/2011, anche in assenza di modifiche evidenti o percepite come rilevanti.
I casi che seguono rappresentano situazioni frequenti in cui l’assoggettabilità alla prevenzione incendi esiste, ma non viene riconosciuta.
Caso 1 – Superfici e carichi d’incendio: il rischio nascosto nei numeri
Uno degli esempi più ricorrenti riguarda aziende con ampie superfici coperte, come magazzini, depositi e stabilimenti produttivi.
Il D.P.R. 151/2011 prevede specifiche voci di assoggettabilità quando:
Spesso il Datore di Lavoro conosce la metratura dell’edificio, ma non ha mai stimato il carico d’incendio reale, legato alla quantità e alla tipologia dei materiali presenti.
La domanda da porsi è:
ho mai quantificato correttamente il materiale combustibile presente nei reparti o nel magazzino, oppure sto basando le mie valutazioni su ipotesi?
Caso 2 – Utilizzo di gas infiammabili: il numero fa la differenza
Un altro esempio frequente riguarda le lavorazioni con gas infiammabili, in particolare l’acetilene. In molte aziende la presenza di pochi saldatori non viene considerata critica, ma la situazione cambia quando più di cinque saldatori operano contemporaneamente utilizzando gas infiammabili.
In questi casi, l’attività può rientrare tra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi anche se:
La riflessione è fondamentale:
so quante postazioni operano contemporaneamente e con quali sostanze? Questa configurazione è mai stata valutata ai fini del D.P.R. 151/2011?
Questi esempi dimostrano come l’assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 non sia sempre immediata. Nel tempo l’attività può cambiare o crescere, mentre la valutazione del rischio incendio resta invariata, portando l’azienda a scoprirsi soggetta solo dopo un controllo.
Attendere un’ispezione non è una strategia: una prevenzione incendi efficace parte da una verifica tecnica preventiva, utile a chiarire se l’attività rientra nel D.P.R. 151/2011, quali obblighi ne derivano e se sia necessario procedere con una SCIA antincendio o con adeguamenti specifici.
Prevenzione incendi: cosa può fare concretamente Ferrarilearn
Ferrarilearn affianca le aziende con un approccio pratico, strutturato e orientato alla conformità, intervenendo prima che criticità latenti si trasformino in non conformità formali.
In particolare, Ferrarilearn supporta l’azienda attraverso:
Un controllo preventivo oggi evita sanzioni e fermi domani
Molte criticità non nascono da una mancanza di attenzione, ma dall’assenza di una verifica tecnica mirata. Intervenire in modo preventivo consente di pianificare gli adeguamenti, ridurre il rischio di sanzioni e tutelare la continuità operativa dell’azienda. La prevenzione incendi non è un costo imprevisto, ma una scelta consapevole di controllo e responsabilità.
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