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Albo Nazionale Gestori Ambientali: dal 2 gennaio 2026 cambia la disciplina del Responsabile Tecnico

16/12/2025

Dal 2 gennaio 2026 entra in vigore la riforma del Responsabile Tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovi requisiti per i legali rappresentanti con esperienza, regole transitorie e novità sulla verifica di aggiornamento. In questo articolo riepiloghiamo cosa cambia e cosa verificare in azienda per gestire scadenze e adempimenti.

test news

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025, che riforma in modo organico il ruolo del Responsabile Tecnico (RT): requisiti, modalità di maturazione dell’esperienza e impostazione delle verifiche di idoneità vengono razionalizzati in un unico provvedimento, con l’obiettivo dichiarato di semplificare e rendere più coerente la disciplina.

La riforma è particolarmente rilevante per le imprese iscritte (o che intendono iscriversi) all’Albo, perché il RT è una figura chiave per l’idoneità tecnica e la continuità operativa: una gestione “debole” di requisiti, scadenze e verifiche può tradursi in blocchi procedurali, ritardi nelle pratiche o criticità in fase di controlli.

 

1) Da quando si applica e cosa succede nel periodo di transizione

Entrata in vigore: la nuova disciplina si applica dal 2 gennaio 2026.

Nessuna retroattività: l’Albo chiarisce che le istanze di nomina RT presentate fino al 1° gennaio 2026 saranno gestite con le regole previgenti.

 

2) Perché questa delibera è una “riforma”: cosa viene accorpato

La news ufficiale dell’Albo indica che la riforma abroga 7 precedenti delibere sulla materia, puntando a un impianto più semplice e unitario.

Nel testo della delibera, inoltre, viene ricostruito il quadro dei provvedimenti precedenti richiamati e superati, a conferma del riordino.

 

3) Dispensa per il legale rappresentante: sì alle verifiche, ma restano i requisiti

Uno dei punti più discussi riguarda la dispensa dalle verifiche per il legale rappresentante.

La delibera richiama la modifica normativa che ha introdotto il principio per cui il legale rappresentante può assumere il ruolo di RT (solo per la propria impresa) se ha ricoperto il ruolo per almeno tre anni consecutivi, senza necessità di verifica iniziale e di aggiornamento.

Tuttavia, la stessa delibera evidenzia anche un chiarimento importante: l’esenzione riguarda le verifiche, ma non elimina la necessità di rispettare gli altri requisiti (titolo di studio ed esperienza professionale) previsti dalla disciplina.

E infatti, l’Albo specifica che dal 2 gennaio 2026 i legali rappresentanti con i tre anni continuativi, per ottenere l’incarico di RT unicamente nella propria impresa, devono dimostrare di essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado (lo stesso titolo richiesto per l’ammissione alle verifiche).

Cosa significa operativamente

  • Se vuoi usare la “corsia” del legale rappresentante (3 anni consecutivi): ok, ma preparati a dimostrare anche il diploma.
  • La Sezione regionale/provinciale verifica il requisito dei 3 anni sulla base del Registro Imprese della CCIAA.
  • La dispensa vale solo per l’impresa rappresentata; se cambia il ruolo di legale rappresentante, cambiano anche le condizioni della dispensa (la delibera disciplina gli effetti della cessazione).

 

4) Requisiti ed esperienza: come viene “contata” l’esperienza

La delibera stabilisce che i requisiti del RT sono definiti (per categoria e classe) in apposito allegato e chiarisce come può essere maturata l’esperienza richiesta.

In particolare, l’esperienza può derivare (tra le ipotesi previste) dall’attività come:

  • legale rappresentante nel settore,
  • responsabile tecnico/direttore tecnico,
  • dirigente/funzionario tecnico,
  • dipendente in affiancamento al RT (con comunicazione preventiva alla Sezione competente).

Questo punto è utile perché spesso l’“esperienza” viene data per scontata, ma in pratica va dimostrata e, in alcuni casi, tracciata secondo modalità specifiche.

 

5) Verifiche: cosa cambia davvero dal 2026

Sul fronte verifiche, la comunicazione ufficiale dell’Albo evidenzia due novità pratiche:

  1. Verifica di aggiornamento: sarà costituita da un unico modulo specialistico, integrato con alcuni quiz del modulo generale (ex “obbligatorio”).
  2. Finestra post-scadenza: viene introdotta l’agevolazione di poter sostenere la verifica di aggiornamento nei 12 mesi successivi alla scadenza del quinquennio (con le condizioni previste dalla delibera).

In parallelo, la delibera disciplina anche la logica generale delle verifiche (validità quinquennale, struttura per moduli, ecc.) e ribadisce che i quiz sono pubblicati sul sito dell’Albo e periodicamente aggiornati.

Attenzione a un punto che spesso viene sottovalutato

La delibera indica che, allo scadere del quinquennio, il RT ha 12 mesi per effettuare la verifica di aggiornamento, ma fino al superamento non potrà svolgere l’attività (e se non supera entro il termine, deve ripartire con la verifica iniziale).

 

6) Nuovi quiz e calendario esami 2026: cosa sapere subito

L’Albo comunica che:

  • entro l’entrata in vigore saranno pubblicati nuovi quiz, aggiornati e più aderenti alla realtà operativa, che sostituiranno quelli attuali;
  • per dare tempo di prepararsi, le sessioni d’esame 2026 ripartono dal 14 luglio 2026, secondo il calendario ufficiale pubblicato.

Il Calendario verifiche RT 2026 è disponibile in pdf sul sito dell’Albo.

 

7) Checklist pratica per le imprese (da fare tra oggi e il 2 gennaio 2026)

Senza anticipare contenuti non ancora pubblicati (es. i nuovi quiz), ecco cosa fare subito:

  • Mappare la posizione attuale: chi è il RT oggi? quando scade il quinquennio? quali categorie/classi coinvolte?
  • Verificare i requisiti : titolo di studio (diploma) e documentazione dell’esperienza.
  • Valutare l’opzione del legale rappresentante (se applicabile): 3 anni consecutivi + requisiti, ricordando che la verifica del requisito avviene via Registro Imprese.
  • Pianificare l’aggiornamento: evitare di arrivare “a scadenza secca” e ritrovarsi nella finestra in cui l’attività non può essere svolta.
  • Monitorare quiz e calendario: dal momento in cui l’Albo aggiorna la banca quiz, serve riallineare la preparazione interna.

 

Conclusioni

La Delibera n. 6/2025 non è un semplice “ritocco”: è un riordino che incide su requisiti, dispense, tempi e continuità dell’incarico del Responsabile Tecnico. Dal punto di vista aziendale, il rischio principale non è solo “non passare un test”, ma gestire male scadenze e requisiti fino a creare colli di bottiglia amministrativi o periodi di scopertura.

 

Se la tua impresa è iscritta all’Albo (o sta per iscriversi) e vuoi capire quale percorso è più corretto tra nomina RT, dispensa del legale rappresentante e pianificazione delle verifiche, contattaci: i tecnici Ferrarilearn ti supportano nell’analisi dei requisiti e nella messa in ordine della documentazione.